Qdich04.doc: Dati per Liquidazione IVA.

Attraverso questa finestra si inseriscono i dati aggiuntivi per la liquidazione IVA in definitivo.

Nello specifico vengono presentati i seguenti dati:

Dichiarazione del Gruppo e dichiarazione Società aderente al Gruppo: Gli enti e le società controllanti e le società controllate che partecipano, per l'anno cui si riferiscono le dichiarazioni periodiche, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.73, devono presentare singolarmente le proprie dichiarazioni periodiche barrando la casella "dichiarazione società aderente al gruppo" e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nei righi VP16, o VP12. Deve invece essere omessa la compilazione dei righi VP10, VP15, VP17 e VP19. Le precedenti istruzioni si applicano esclusivamente alle predette società per il periodo in cui partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo; invece per i periodi successivi all'uscita dalla procedura di liquidazione, tali società compilano la dichiarazione analogamente ai contribuenti ordinari e pertanto non devono neppure barrare la casella sopra descritta.

Variazione d'imponibile: La casella deve essere barrata se nell'ammontare di cui alle righe da VP1 a VP3 sono comprese variazioni d'imponibili, diverse da quelle effettuate a norma concernenti periodi precedenti dello stesso anno solare.

Dichiarazione integrativa: La casella deve essere barrata se il contribuente presenta una dichiarazione in sostituzione di una precedentemente presentata nell'anno. In tale dichiarazione deve essere indicato come periodo quello della dichiarazione che si intende sostituire.

Versamento non effettuato a seguito di agevolaz. per eventi eccezionali: La casella deve essere barrata solo nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato tutto o in parte il versamento dell'IVA dovuta, perché ha usufruito delle agevolazioni previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui [Art.74 C. 4/B]: I soggetti che hanno effettuato subforniture ai sensi dell'art.74, comma 4/B devono comprendere nel rigo VP1 anche le suddette operazioni con riferimento al momento di effettuazione, e nel rigo VP5 la relativa imposta a debito mentre nel rigo VP17 devono indicare soltanto l'IVA effettivamente versata. Inoltre, tali soggetti, se si sono avvalsi per le subforniture del versamento trimestrale dell'Iva, ai sensi dell'articolo 74, comma 4/B, devono barrare la corrispondente casella 2 posta nel rigo VP18 della dichiarazione relativa al periodo in cui differiscono il versamento dell'IVA. Peraltro si precisa che tali soggetti devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta anche per il quarto trimestre, entro il termine del 16 febbraio.

Contribuenti con liquidazione trimestrali [Art.74 C. 2]: I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, devono presentare entro la fine del mese di febbraio la dichiarazione periodica anche per il quarto trimestre (periodo ottobre - dicembre), al fine di dichiarare l'IVA a debito o a credito relativa all'ultimo trimestre. Tuttavia, il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, insieme con l'eventuale conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale (16 marzo). Pertanto tali contribuenti, nella dichiarazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP13, VP14, VP16 e VP17.

Tali righi invece devono essere compilati dai subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali di cui all'art.33 e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art.74, comma 5.

In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP13 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. Inoltre, l'importo da indicare nel rigo VP16 deve essere calcolato applicando la formula riportata sul modello, e nel rigo VP17 deve essere indicato l'importo effettivamente versato (entro il termine del 16 febbraio).

Infine, i contribuenti di cui all'art.74, a° comma, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell'art.33 sia ai sensi dell'art.74 devono presentare dichiarazioni distinte relativamente al quarto trimestre.

Aliquota media Lett A): Prevede il rimborso per i contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. Ai fini del calcolo dell'aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili; il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%. Si avverte che le suddette aliquote devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

Operazioni non Imponibili Lett B): Prevede la sussistenza del diritto al rimborso per i contribuenti che hanno effettuato, nell'anno, operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali, nonché operazioni effettuate con il Vaticano e S. Marino e operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali;

cessioni e prestazioni intracomunitarie rese a committenti comunitari soggetti passivi d'imposta;

cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea.

cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dalla Unione Europea.

Tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dall'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale; sono da comprendere anche le esportazioni di beni usati.

La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto tra l'ammontare delle operazioni non imponibile e quello complessivo delle operazioni effettuate, risulta superiore al 25%.

Cod. Valuta e Imp. rimborso: Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.30, i quali possono per quanto concerne il credito risultante al rigo VP12 :

richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, per la parte relativa al solo trimestre di competenza;

utilizzare il predetto credito, o parte di esso, in compensazione nel modello F24;

portare la parte residua di credito in detrazione comprendendo nel rigo VP10 della dichiarazione relativa al periodo successivo.

I soggetti che intendono chiedere detto credito a rimborso (per ciascuno dei primi 3 trimestri solari), devono indicare nel rigo VP19 campo "imp. rimborso" il relativo importo, e devono mettere euro nel campo "codice valuta " se richiesto in euro.

Credito da utilizzare in compensazione con Mod. F24 Coloro che intendono portare in compensazione il credito, devono indicare il relativo importo in questo campo.

Il rimborso è richiesto presentando un esemplare di dichiarazione periodica, direttamente al competente Ufficio IVA o delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre per il quale si richiede il rimborso unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art.38-bis, se il contribuente, ai sensi di tale comma, è esonerato dalla presentazione delle garanzie.

Coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica possono presentare all'ufficio IVA o delle Entrate l'istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975 e succ. mod., oppure, in alternativa, un esemplare del modello di dichiarazione periodica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza.

Ricevuta di Presentazione agli intermediari per la Trasmissione: L'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti anche l'apposito riquadro denominato "Presentazione della dichiarazione". Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto prova della presentazione della dichiarazione.

Ricevuta di presentazione: La data di presentazione della dichiarazione e il protocollo attribuito alla dichiarazione.

Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici con esclusione di qualsiasi carattere speciale. L'attribuzione del numero di protocollo va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze delle proprie strutture, possono essere istituiti più serie di protocolli. L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal dichiarante

precedentemente alla consegna della dichiarazione al dichiarante nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.